SAN FERNANDO, è una varietà di cannabis light.
Dai fiori affiscinanti, i calici sono densi, coperti di tricomi scintillanti e punteggiati di pistilli arancioni. La copertura di resina conferisce ai fiori un aspetto lucente, rendendoli ancora più attraenti.
- Coltivazione Greenhouse
- THC <0.5
- CBD 11-15%
Caratteristiche e profumo
SAN FERNANDO si distingue per i suoi caratteristici terpeni come il limonene che cotribuiscono alla sua peculiare fragranza al limone. Note dolci e fruttate si mescolano con sentori di spezie e pino, creando un bouquet aromatico complesso che anticipa l'esperienza gustativa. Al momento della rottura dei fiori, si percepisce un odore equilibrato, con note dolci e leggermente piccanti che si sposano alla perfezione. Crea un’esperienza sensoriale ricca e completa.
SAN FERNANDO
SAN FERNANDO Flowers CBD
Composizione: Canapa sativa L. parti vegetali fresche selezionate stabilizzate, iscritte nel catalogo comune delle specie di varietà delle piante agricole.
Destinazione d’uso: Ornamentale/decorativo di cui all’art. 2, lett. g) della L. n. 242/2016.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00258/sg
Controindicazioni: Il prodotto è soggetto a calo di peso, può perdere di colore per fotossidazione, non destinato ad essere ingerito, inalato e non destinato a consumo umano o animale nè medicinale.
Precauzioni d’uso: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare al buio ed in luogo fresco ed asciutto. Prodotto contenente tracce di cannbinoidi naturalmente presenti nella pianta di canapa sativa L. In caso di assunzione accidentale non mettersi alla guida nè utilizzare macchinari. Nei casi più gravi contattare il medico.
Il prodotto ed il distributore declinano ogni responsabilità per utilizzi impropri.
Vietata la vendita ai minori di 18 anni.
NEL PRODOTTO NON È CONTENUTO PRINCIPIO ATTIVO IDONEO A PRODURRE EFFETTI DROGANTI. CONTENUTO DI THC ≤ A 0,5 % E I≤ A 10 mg. IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOATTIVE O STUPEFACENTI È SANZIONATO DALL’ART.75 DPR 309/90, LE CONDOTTE CONCERNENTI GLI STUPEFACENTI,QUALUNQUE SIA LA SOSTANZA, SONO PUNITE PENALMENTE DALL’ART.73 DPR309/90